LICENZE DI PESCA

Art.15

Licenze di pesca:
1. L’esercizio della pesca è consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze:
a) licenza di tipo A: di durata annuale, autorizza la pesca professionale nonché quella dilettantistica con gli attrezzi (di cui alla lettera b);
b) licenza di tipo B: di durata annuale, autorizza l’esercizio della pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia;
c) licenza di tipo C: della durata di quindici giorni, autorizza la pesca con gli attrezzi (di cui alla lettera b);
d) licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva nell’ambito delle manifestazioni agonistiche, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all’articolo 21.
2. L’importo delle tasse regionali di concessione a cui è soggetto il rilascio delle licenze di pesca è così determinato:
a) euro 50,00 per la licenza (di cui al comma 1, lettera a);
b) euro 35,00 per la licenza (di cui al comma 1, lettera b);
c) euro 10,00 per la licenza (di cui al comma 1, lettera c);
d) euro 1,00 per la licenza (di cui al comma 1, lettera d).
3. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa di concessione.
4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana.